L’atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti

Dal 3 agosto 2010 gli atti notarili potranno essere anche informatici, non solo cartacei.  Entra in vigore in questa data, infatti, il decreto legislativo n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. (G.U. n.166 del 19 luglio 2010). Il decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale.
Sarà quindi possibile stipulare l’atto notarile in formato elettronico e sottoscriverlo con firma digitale, sempre alla presenza del notaio e con tutti i controlli preventivi che caratterizzano l’atto cartaceo.

L’atto notarile informatico, firmato digitalmente dalle parti e dai notai, è un documento di cui viene garantita la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato, con tecnologie che ne assicurano anche la fruizione. In tal modo il notaio garantisce la stessa sicurezza giuridica del documento cartaceo.

Diventa così possibile:

  • utilizzare l’atto notarile informatico per gli atti relativi all’acquisto della casa, al mutuo o alla costituzione di società;
  • eliminare la carta nella fase di redazione e, in particolare, nella “conservazione” degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale, che diventerà indubbiamente più semplice ed efficiente grazie al formato digitale.

Già prima dell’approvazione di questo provvedimento era possibile non utilizzare la carta per alcuni tipi di atti, come ad esempio le procure, che non devono obbligatoriamente essere conservati in originale dal notaio, ma sono rilasciati direttamente al cliente per suo libero utilizzo. Dal 2002 il Consiglio Nazionale del Notariato è Autorità di Certificazione per la firma digitale ed iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dal CNIPA. Tutti i notai italiani, infatti, sono dotati di firma digitale.

Non tutte le disposizioni sono, però, immediatamente applicabili: lo sono le norme relative al rilascio delle copie, all’attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto,  alla rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio. Le altre disposizioni (relative all’atto pubblico e la sua conservazione) acquisteranno efficacia in tempi successivi con decreti del Ministero della giustizia, ai quali è affidata la determinazione di regole tecniche.

Fonte: Decreto legislativo 2 luglio 2010 n.110

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