Sul nastro di partenza il “collegato al lavoro”

Lucia Gargiulo, consulente del lavoro

Oggi 24 novembre il collegato al lavoro (legge 183/2010) diventa operativo. Questo provvedimento dopo un lungo e travagliato iter legislativo, durato più di due anni, porta con sé importanti novità in tema di arbitrato, conciliazioni, contrasto al lavoro nero e irregolare, possibilità per un quindicenne di entrare in azienda come apprendista, certificati di malattia on line, modifiche alla Legge 104 sui permessi per l’assistenza alle persone disabili ecc . Il collegato lavoro aveva subito un rinvio alle Camere a seguito delle perplessità manifestate dal Presidente della Repubblica nella prima versione approvata a marzo di quest’anno. Rinviato alle Camere, il provvedimento recepisce parte delle osservazioni fatte dal Presidente. All’inizio il provvedimento conteneva 9 articoli, adesso trovano spazio 50 articoli tra i quali merita un’approfondita analisi l’articolo 4,  riguardante misure contro il lavoro sommerso. Vengono apportati alcuni “aggiusti” alla maxi sanzione introdotta dal D.L. 12/2002,  a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in “nero”,  sperando di eliminare tutti quei dubbi e contrasti emersi in questi anni in fase di applicazione della norma. La misura base della sanzione amministrativa resta invariata: da € 1.500 a € 12.000 per ciascun prestatore d’opera irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo irregolare; resta invariata anche la regola che permette di cumulare la maxi sanzione con altre sanzioni eventualmente connesse al lavoro in “nero”, come il mancato versamento dei contributi obbligatori. Entrando in vigore il Collegato Lavoro, queste misure, si applicheranno solo quando il lavoratore risulti essere stato sempre in “nero” presso il datore di lavoro ispezionato. Mentre se il rapporto di lavoro è stato in “nero”, solo per un primo periodo e poi regolarizzato in seguito, le misure edittali della maxi sanzione, saranno leggermente ridotte: da € 1.000 a € 8.000 per ciascun prestatore d’opera irregolare, maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo irregolare.  La maxi sanzione si applica solo per i lavoratori “subordinati”(vale a dire al tradizionale lavoratore dipendente); le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. L’unica circostanza valida a definire ”irregolare” il rapporto di lavoro, e quindi ad applicare la maxi sanzione, è l’omessa comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Contemporaneamente alla maxi sanzione, in caso di evasione dei contributi I.N.P.S. e dei premi I.N.A.I.L., riferiti a ciascun prestatore d’opera irregolare (sempre commessa in caso di lavoro “nero”), viene previsto un aggravamento delle relative sanzioni civili pari al 50 % in più. La maxi sanzione potrà non essere applicata solo in caso di buona fede del datore di lavoro, cioè quando dagli adempimenti di carattere contributivo assolti dal datore di lavoro, si evidenzi una chiara volontà di non occultare il rapporto di lavoro, magari perché esso abbia sbagliato a qualificare il rapporto di lavoro, ad esempio assunto come co.co.pro. mentre si trattava di lavoro subordinato. Per quanto riguarda la comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, nel settore turistico, il datore di lavoro, che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici  inerenti al prestatore d’opera, può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva, risultino in maniera equivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore d’opera. 

di Lucia Gargiulo (consulente del lavoro)

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