Governo: “non è più reato vendere alimenti in cattivo stato di conservazione”

Avv. Agostino La Rana

I maggiori quotidiani nazionali hanno riportato una notizia che – se confermata – sarebbe clamorosa: la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione non è più un reato. Questa sarebbe la conseguenza del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2 (cosiddetto “decreto taglialeggi”), convertito nella legge 18 febbraio 2009, n. 9.
Nell’abrogare tutte le leggi anteriori al 1° gennaio 1970, il citato decreto aveva attribuito al Governo il potere di prevedere delle deroghe, cioè di sottrarre determinate leggi, antecedenti al 1° gennaio 1970, all’effetto abrogativo.  Ma il Governo, nel decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, si è “dimenticato” di elencare tra le leggi ancora in vigore la legge 30 aprile 1962, n. 283, i cui articoli 5 e 6 prevedono e puniscono proprio il reato di cui sopra. E così, a partire dall’11 dicembre del 2010, a distanza di un anno esatto dal giorno successivo a quello in cui venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il citato d.lgs. 179/09, in Italia sarebbe consentito vendere alimenti nocivi, tanto che un giudice del Tribunale di Benevento – per esempio – ha assolto un commerciante che deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione (notizia pubblicata su “Il Sannio quotidiano” del 22 dicembre u.s). Ma forse le cose non stanno proprio così.
La legge 264/05, da cui discende la legislazione in materia di semplificazione normativa, ha escluso dall’abrogazione (art. 14, comma 17) tutti i provvedimenti precedenti al 1° gennaio 1970 che rechino in epigrafe la dicitura “codice” o “testo unico”, tra i quali, secondo la dottrina più autorevole, rientrerebbe a pieno titolo anche la legge 283/1962, rubricata come “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Certo, sarebbe veramente paradossale che la legge 283/1962 sia stata abrogata nel 2010, l’anno nel quale la giurisprudenza ha finalmente riconosciuto che quella legge tutela (o tutelava) proprio i consumatori.
Ci riferiamo al caso del signor P.V., che commise tale reato, perché esercitava la professione di panificatore senza alcuna autorizzazione e, per giunta, utilizzando legna rivestita di vernice come combustibile per il suo forno; il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Penale, G.M. dottor Di Marzio, con la sentenza del 7 gennaio 2010, lo ha condannato (anche) a risarcire i danni all’associazione di consumatori X, costituitasi parte civile.
Restiamo in attesa che il Governo chiarisca la sua posizione in merito, compito che spetta al Ministro per la Semplificazione normativa Roberto Calderoli, noto come ultimo discendente di una stirpe di dentisti bergamaschi e, più ancora, per l’uso del termine “porcata” con il quale definì una legge da lui stesso presentata (quella sul sistema elettorale).
Auspichiamo che non abbia concesso il bis.
Per ulteriori approfondimenti rinviamo al gruppo facebook: “ANCOS Circolo Penisola Sorrentina”, curato e fondato dal sottoscritto.

Agostino La Rana
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